Assisi for Peace

Lo sport per migliorare la vita dei giovani.

Un progetto coraggioso e innovativo per l’integrazione giovanile che parte dall’idea che “condividere” lo spirito della squadra sportiva, possa dare nuova linfa alla società.

Il cuore è importante.

Giorgio Gasparrini

imprenditore e filantropo da sempre impegnato nel sociale, soprattutto nel territorio Assisano.
La sua passione per lo sport nasce nel mondo del basket e poi si trasferisce nel calcio.
Così tanto, da farlo poi divenire massimo promotore tra i giovanissimi e che in seguito lo ha ispirato nel comprendere che non c’è miglior modo di poter aiutare i ragazzi se non facendoli partecipare ad attività di squadra sul campo.
Da questa intuizione nasce Assisi For Peace, un progetto ambizioso che tende a dare questa possibilità ai meno fortunati.

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Maxi-Bonus Fiscali per Privati e Aziende che fanno donazioni di beni al non profit.

fonte: sole24ore.com

Cosa vuol dire

DONARE

E’ giusto spiegare come e perché la donazione oltre che essere uno strumento di supporto a progetti come il nostro è anche una fonte di “detrazione” per il donatore.
Ecco delle semplici informazioni atte a dare un quadro di insieme.

Le erogazioni liberali, più semplicemente dette donazioni sono una delle modalità con cui l’ente di terzo settore (Ets) può raccogliere fondi o beni in natura da destinare alle proprie attività di interesse generale.

Ai sensi del codice civile, si ha donazione quando una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Quindi non deve esserci uno scambio, bensì una volontà da parte di uno di compiere un atto di generosità nei confronti dell’altro.

Il codice del terzo settore introduce detrazioni e deduzioni per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli Ets. La detrazione aumenta se l’erogazione è fatta a favore di organizzazioni di volontariato (Odv).

Le donazioni possono essere sia in denaro che in natura; questo secondo caso è disciplinato dal dm del 23/11/2019 “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore”.

Le donazioni non costituiscono reddito per gli Ets e non entrano nel calcolo della determinazione della qualifica fiscale dell’ente, in quanto considerate sempre entrate di natura non commerciale.

Si considerano altresì entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile. Si considerano, invece, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi nonché delle attività secondarie e strumentali diverse da quelle di interesse generale.

Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ENTI FILANTROPICI
Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi.

DETRAZIONI / DEDUZIONI

Le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore che vengono utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell’ente percipiente.

La detraibilità interviene sull’imposte: si procede attraverso la sottrazione di una quota parte dell’importo erogato a titolo di liberalità dall’imposta sui redditi da versare. Per cui una volta determinata l’imposta sul reddito imponibile, si sottrae dalla stessa una somma pari alla quota parte dell’erogazione liberale effettuata.

La deducibilità interviene sul reddito: si procede attraverso la sottrazione dell’importo erogato direttamente dal reddito fiscalmente imponibile del soggetto erogatore. Per cui il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti nell’anno, e a quest’ultimo importo si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, le quali pertanto andranno a diminuire la base imponibile fiscale.

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, la riforma prevede la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti:

Nel caso in cui il donatore “persona fisica” opti per la detrazione dall’imposta della donazione effettuata all’Ets, tale detrazione ammonterà al 30% dell’importo della donazione stessa. Tale importo è aumentato al 35% laddove la donazione sia effettuata a favore di una organizzazione di volontariato (Odv). L’erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità. E’ comunque previsto un limite: l’imposta non può essere ridotta di oltre i 30.000 euro annui.
Nel caso in cui, invece l’opzione il donatore “persona fisica” opti per la deducibilità della donazione – in denaro o in natura – l’importo deducibile della donazione sarà al massimo pari al 10% del reddito complessivo, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, non oltre ¼ dell’eccedenza può essere computata negli anni successivi.

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, per esse è prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile, nel medesimo limite del 10% previsto per le persone fisiche. Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell’eccedenza nei periodi successivi vale anche per le società e gli enti. Per quanto riguarda il beni donati che danno diritto alla deduzione, si è in attesa dell’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà individuare sia la tipologia di tali beni, che la modalità della loro valorizzazione.

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